sabato 8 luglio 2017

AROSIO SINDACO?



Secondo la stampa locale il neo-eletto Sindaco di Cantù, Edgardo Arosio, sarebbe incompatibile (forse ineleggibile), ai sensi dell'art. 61 del testo unico delle autonomie locali. Occorre precisare che l'ineleggibilità è diversa dall'incompatibilità e diverse sono, dunque, le conseguenze che ne derivano. L'ineleggibilità incide sull’esercizio del diritto di elettorato passivo e, pur non comportando l’invalidità del procedimento elettorale, impone, come prevede l’art. 68, I comma del TUEL, la declaratoria di decadenza del vincitore, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con necessità di nuove elezioni. E’ ben vero che il terzo comma dell’art. 68 prevede la possibile rimozione delle cause di ineleggibilità, ma l’espresso riferimento legislativo è alle cause di ineleggibilità sopravvenute e non a quelle originarie. Nel caso specifico occorrerà verificare tali circostanze. Qualcuno, senza riflettere, si è affrettato a dichiarare che si tratta di una norma assurda: in realtà è una regola di civiltà e senza alcun riferimento al caso concreto, in cui sono indubbie la moralità professionale dell’azienda e la correttezza del Sindaco, astrattamente, nel caso di appalto di servizi, per suo carattere continuativo e di durata, è bene che non vi possa essere alcun sospetto su situazioni che potrebbero rivelarsi di vantaggio rispetto ad altri operatori. La conclusione è che, politicamente, preferiamo vincere sul campo, ma l’ordinamento esige rispetto di norme ed istituzioni.

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