venerdì 8 marzo 2024

DIRITTO DI CULTO A CANTU': CIO' CHE SI DOVREBBE SAPERE

Il Sottosegretario canturino rilascia alcune dichiarazioni, riportate sulla stampa locale, frutto di una non conoscenza degli argomenti. Prima di tutto, nel definire l’immobile una “moschea abusiva”. In realtà, la recente sentenza del TAR ha dichiarato illegittimo il rifiuto al rilascio dell’autorizzazione (permesso di costruire) per l’uso dell’edificio quale luogo di culto. Chi conosce la vicenda sa che si tratta della seconda decisione del TAR che annulla il diniego del Comune: una prima volta si trattava della pretesa del piano per le attrezzature religiose, poi dichiarato incostituzionale, una seconda volta l’ostacolo era la presunta mancanza di parcheggi. Attualmente, data l’esecutività della sentenza, il Comune, peraltro sollecitato dall’Associazione, deve rilasciare il permesso. Non si tratta pertanto di una moschea abusiva, né, come afferma la Sindaca, di una destinazione non compatibile in quanto, come si dovrebbe ormai sapere, il piano di governo del territorio ha previsto, tra le attività ammesse in quell’edificio, anche l’esercizio del culto. Infine, non guasterebbe un ripasso della giurisprudenza della Corte Costituzionale laddove il Sottosegretario afferma: “fino a quanto le comunità islamiche non sottoscriveranno le intese con lo Stato italiano, che significa accettare diritti e doveri, nulla è dovuto per i luoghi di culto”. Le sentenze della Consulta sono di segno opposto. Per dirla con la Corte: “…in materia di libertà religiosa, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che «il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)» (sentenza n. 52 del 2016). Di conseguenza, quando tale libertà e il suo esercizio vengono in rilievo, la tutela giuridica deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti, nella sua dimensione individuale e comunitaria” (Corte Cost. n. 63/2016, Pres. Cartabia). Il Sottosegretario agli Interni dovrebbe saperlo.