mercoledì 29 agosto 2018

IL DIRITTO DI DIFESA


L’onorevole Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno, rappresentante delle istituzioni e avvocato, pubblica sul suo profilo FB quanto fedelmente trascrivo: “L’avvocato degli islamici canturini dopo la STORICA sentenza del Tar Lombardia sulla moschea ABUSIVA di Cantù per giustificare la clamorosa sconfitta cosa fa??? se la prende con il sottoscritto😌Guarda un po’ che novità!!😄 Non pago, annuncia appello!! Caro avvocato, il Tar è stato chiaro: in quel capannone puoi fare mobili e divani ma non pregare!! INCREDIBILE!! Dopo l’inequivocabile sentenza del TAR Lombardia di oggi con la quale si conferma - noi lo sapevamo già SENZA la pronuncia di un giudice - che la moschea di CANTÙ di via Milano 127 è ABUSIVA e quindi ILLEGALE ovvero da CHIUDERE, l’associazione islamica annuncia ancora RICORSO. PAZZESCO!! Altri soldi che faranno inutilmente spendere alle tasche dei cittadini canturini, altro tempo inutilmente perso. Che VERGOGNA!! Ps. I soldi per l’acquisto dell’immobile e per i contenziosi nei tribunali da dove arrivano??”.
Lascio ai lettori il giudizio, ma evito, in questa sede, ogni commento: il livello è evidente.
Preciso solo che il Sottosegretario, da me mai neppure citato, si riferisce alla mia persona per aver commentato la decisione che respinge il ricorso e accoglie i motivi aggiunti compensando le spese di giudizio. Ritorno sulla sentenza solo per ribadire che il T.A.R. ha affrontato una materia di rilevanza costituzionale che involge la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. La sentenza afferma: “Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità del procedimento e della reciproca soccombenza”. Secondo il nostro ordinamento le sentenze del T.A.R. sono appellabili avanti al Consiglio di Stato. La complessità della vicenda giustifica l’appello non solo da parte dell’Associazione Assalam, ma anche del Comune, essendo stata dichiarata la reciproca soccombenza. Il difensore, come sanno gli avvocati, viene incaricato di svolgere le funzioni ed i suoi poteri non investono la disponibilità del diritto in contesa. Quanto alla frase riguardante i soldi per l’acquisto dell’immobile e per i contenziosi, invito il Sottosegretario a circostanziare il suo interrogativo che, altrimenti, rimane un’insinuazione unicamente diffamatoria.
Scrive sullo stesso profilo, a commento, Alice Galbiati, avvocato e attuale Assessore all’urbanistica del Comune di Cantù: “Senza dimenticare che chi assiste l’Associazione e sta sommergendo il Comune di ricorsi infondati è ex assessore all’urbanistica, “padre” del pgt che per quell'immobile ha previsto destinazione industriale, artigianale o direzionale”. Qui, al di là dell’accusa, grave, di patrocinare cause infondate (alla luce di quanto sopra riferito) è giusto ricordare all’Assessore, che non conosce il PGT, che tra le destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico, oltre al produttivo, vi sono le attività socioculturali e che, con l’accoglimento delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale, prima dell’entrata in vigore della L.R. 2/2015, era prevista la possibilità di insediare nel capannone un luogo di culto.
Concludo con l’art. 24 della Costituzione che gli avvocati ben conoscono: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
A volte le verità più semplici fanno fatica ad emergere. Non per questo dobbiamo desistere.

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