L’interpretazione che ha dato il
quotidiano “La Provincia” sull'incompatibilità del sindaco non mi pare
corretta. Partiamo da due presupposti processuali: 1) la sentenza è esecutiva; 2)
la sentenza ha effetto ex tunc, ossia
l’annullamento ad opera del T.A.R. del provvedimento di autotutela del Comune lo
ha eliminato dall'ordinamento da quando è stato emesso (e non dalla data in cui
è stata pronunciata la sentenza). La conseguenza è logica ed evidente:
attualmente il Sindaco è incompatibile ed essendo decorso il termine per la
rimozione della causa di incompatibilità, il Consiglio Comunale può solo
dichiararlo decaduto. L’interpretazione logica e sistematica della norma non
dà, a mio parere, adito a dubbi. Ove non sia il Consiglio toccherà al Prefetto
o al Tribunale ordinario, al quale potrebbe ricorrere ogni elettore.
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