sabato 7 ottobre 2023
UN CONSIGLIO DI PACE PER LE LIBERTA'
martedì 23 maggio 2023
PRIMI NEL CONSUMO DI SUOLO
lunedì 17 aprile 2023
LA VOCE (SBAGLIATA) DEL PADRONE
Il sottosegretario canturino è turbato: l’immagine della preghiera sul sagrato della chiesa di San Paolo lo preoccupa. Sentita la voce, subito corrono ai ripari i consiglieri leghisti, anch’essi inquieti per le occupazioni simboliche che preludono a chissà quali sostituzioni. Dimenticano però che la manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Cantù e che la Commissione Cultura della Comunità Pastorale ha solo voluto proseguire il dialogo tra religioni e tra comunità vicine che la Lega vorrebbe tenere lontane.
Il sottosegretario neppure si è premurato di verificare che, contrariamente a quanto ha pubblicamente affermato, la preghiera non era riservata agli uomini, ma partecipavano anche le donne ed i bambini.
Ed ecco che, ben oltre l’autorità civile che pur rappresenta, coglie l’occasione per ergersi a difensore della fede, inciampando nel dialogo interreligioso che sarebbe legittimo solo se non si rinuncia ai simboli cattolici e cristiani.
Il passo resta oscuro e non si capisce chi avrebbe rinunciato a cosa: è così ostico, caro sottosegretario, il tema dell’accoglienza, anche sul sagrato della Chiesa (che resta cattolica e cristiana) di una comunità religiosa nei confronti dell’altra a cui è negato, dal Comune, per la quarta volta, l’uso temporaneo della struttura per il Ramadan che si è tenuto anche quest’anno solo per ordine del Giudice?
Ed ecco l’accusa alla Comunità Pastorale: consentire l’“occupazione” del sagrato – rivelando il proprio relativismo, il pensiero debole e la perdita d’identità – e chiudere l’oratorio di San Teodoro in cui il sottosegretario si è formato!
Torna, dunque, alla lotta “titanica” contro la Moschea (che sta costando decine e decine di migliaia di euro ai suoi concittadini) per concludere che il dialogo “significa confronto ma anche rispetto delle regole”.
Dimentica però che la vicenda di Assalam si è innestata solo quando la destra (Lega ed alleati) ha approvato, in Lombardia, una legge che la Consulta ha dichiarato incostituzionale nel 2019 per violazione del diritto di culto.
Invoca, quale condizione per il suo esercizio, la sottoscrizione delle intese tra Stato e comunità islamiche, dimostrando di non conoscere le decisioni della stessa Corte costituzionale: le intese previste dall’art. 8, terzo comma, della Costituzione non sono e non possono essere una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni religiose per usufruire della libertà di organizzazione e di azione.
Perde, insomma, ancora una volta, l’occasione per tacere.
giovedì 9 marzo 2023
DOPO LA TRAGEDIA, LA FARSA DI CUTRO
giovedì 26 gennaio 2023
NUOVE SPERANZE
martedì 6 dicembre 2022
Assalam: cinque gravi inesattezze nel comunicato della Sindaca di Cantù.
1. La Sindaca ha affermato: “In nessuna sede ed in nessuna circostanza è stata messa in discussione la libertà di culto di alcuno, non è compito né volontà̀ di questa Amministrazione entrare in un dibattito che, per sua stessa natura, non le è proprio”. La Costituzione deve essere applicata prima e al di sopra di ogni altra legge, anche da parte delle Amministrazioni comunali. Il diritto di culto è sancito dalla Costituzione ed è obbligo dei Comuni consentirlo e non ostacolarlo. Non c’è possibilità di “chiamarsi fuori”: una simile farisaica affermazione significa molto semplicemente non applicare la Costituzione e non applicare le sentenze della Consulta che ha sancito l’incostituzionalità della norma che imponeva il piano per le attrezzature religiose (n. 254/2019).
2. Nel comunicato si afferma: “l’azione comunale non ha in alcun
modo violato il principio costituzionale di laicità̀ dello Stato e di rispetto
della libertà religiosa”. Occorre ricordare alla Sindaca che in ben tre
giudizi il T.A.R. ha dovuto ordinare al Comune l’uso temporaneo dell’immobile
negato irragionevolmente. Inoltre, il T.A.R., con sentenza n. 164/2021, ha
statuito che a seguito della declaratoria di incostituzionalità della legge
regionale, il Comune, in presenza di richieste di insediamento di attrezzature
religiose, in applicazione della Costituzione, deve esaminare le domande ed
esercitare la potestà pianificatoria senza limitare la libertà di culto. La
sentenza è rimasta inattuata.
3. La Sindaca ha inoltre asserito: “A questo proposito giova ricordare che il Tar Lombardia nel 2018 ed il Consiglio di Stato nel 2021 hanno decretato in via definitiva che l’Associazione culturale Assalam utilizza abusivamente il capannone di Via Milano come luogo di culto, contrariamente a quanto previsto dalle destinazioni d’uso consentite”. La sentenza del Consiglio di Stato non ha affermato che l’esercizio del culto costituisce una destinazione d’uso non consentita dallo strumento urbanistico, né avrebbe potuto dirlo posto che, in realtà, il PGT consente la destinazione d’uso a luogo di culto come deciso con l’approvazione, in accoglimento dell’osservazione n. 313, presentata dalla proprietà dell’immobile. Pertanto, nel capannone è prevista la possibilità di insediare un’attività di culto. Ciò che ha rilevato il Consiglio di Stato è l’assenza del permesso di costruire. Occorre precisare, però, che il permesso di costruire, tempestivamente richiesto dall’Associazione, è stato negato esclusivamente per effetto della sopravvenuta modifica della legge regionale n. 12/2005 che ha introdotto la necessità del piano per le attrezzature religiose (norma poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 254/2019).
4. La Sindaca ha dichiarato: “punendo invece l’Associazione Assalam per l’utilizzo abusivo di un bene per uno scopo diverso da quello autorizzato dalla legge”. Come riferito, non vi è alcun utilizzo per uno scopo diverso da quello previsto dal PGT (e dunque dalla legge). La sanzione – e non la punizione, da considerarsi autentico lapsus freudiano – concerne l’assenza del titolo, ovvero il permesso di costruire. Ma la ratio della norma (art. 31 d.P.R. 380/2001) è quella di acquisire l’immobile al patrimonio per demolire le opere abusive nell’ipotesi di inottemperanza. Nel caso di Assalam, come tutti comprendono, non è possibile “demolire” le persone che pregano. Pertanto, le finalità dell’acquisizione non sono assolutamente chiare e sembra che il Comune, per ragioni “punitive”, voglia acquisire l’immobile per obiettivi non enunciati e non in linea con la ratio normativa, considerato che l’edificio è stato realizzato conformemente alla legge ed allo strumento urbanistico (non vi sono opere abusive).
5. Infine, la Sindaca afferma: “Al di là del pasticcio
politico-ammnistrativo fatto da chi oggi se ne lamenta, nonché delle spese
giudiziarie cui il Comune ha dovuto far fronte in questi anni”. L’Associazione ha acquistato l’immobile solo dopo aver avuto la certezza
che il PGT consentisse l’insediamento nell’immobile. Una volta presentata la richiesta di permesso di costruire (2014), la Lombardia con legge (2015)
poi dichiarata incostituzionale (2019) ha imposto il piano per le attrezzature
religiose, la cui assenza ha indotto il Comune a negare il permesso. Chi ha creato il pasticcio? È come se ad un imprenditore fosse,
in via preliminare, dichiarato di poter insediare un’attività produttiva per
poi negarla dopo l’acquisto l’area e la richiesta di permesso per insediarla!
Quanto ai denari dei contribuenti spesi per non consentire l’esercizio
del diritto di culto, di questo risponde esclusivamente la Sindaca e la
maggioranza che la sostiene poiché l’art. 24 della Costituzione garantisce il
diritto di difesa.
lunedì 7 novembre 2022
intendo rassegnare le mie dimissioni da Consigliere, irrevocabili ai sensi dello statuto e del regolamento. Ritengo opportuno chiarire le ragioni del mio atto, frutto di un’attenta riflessione. Non compio Il mio gesto con leggerezza, essendo consapevole che i miei elettori hanno confidato nel mio impegno sino alla conclusione della consiliatura. Purtroppo, ho dovuto constatare che il ruolo di consigliere, in Provincia, è divenuta una sorta di carica onorifica, priva di reale valore politico. Ella, come pur avrebbe potuto, non ha inteso modificare la sostanziale irrilevanza del ruolo. Non ha previsto deleghe. Non ha istituito commissioni. Non ha nominato un vicepresidente. Non ha illustrato al Consiglio insediato il suo programma politico, né sono stati previamente condivisi gli atti di indirizzo politico-amministrativo. La sciagurata legge Delrio Le consente di assumere ogni provvedimento in precedenza riservato alla Giunta, ora soppressa, anche se nel rispetto del principio di collegialità. Al di là degli aspetti formali, in Consiglio non si è mai sviluppato alcuna dialettica: non esiste maggioranza né opposizione ed il ruolo dei consiglieri è di mera ratifica. È mancata la collegialità sugli atti di indirizzo, anche in relazione alla recente approvazione del D.U.P. sul quale mi sono astenuto. Non è mai stata mia intenzione assumere, con la carica, il mero controllo di legittimità degli atti: altre sono le autorevoli figure che in Amministrazione non mancano, chiamate a questo ruolo. Non mi resta, dunque, che prendere atto della situazione e rimettere il mandato nella speranza che in futuro le Province possano tornare al principio democratico con elezioni dirette ed a suffragio universale, considerata l’importanza che l’Ente mantiene per l’esercizio di funzioni proprie e che ha assunto per l’attuazione del P.N.R.R. La speranza è che le mie dimissioni possano costituire un piccolo contributo alla necessaria svolta politica e istituzionale prima che il tramonto ci colga impreparati.



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