L’onorevole Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno, rappresentante
delle istituzioni e avvocato, pubblica sul suo profilo FB quanto fedelmente
trascrivo: “L’avvocato degli islamici
canturini dopo la STORICA sentenza del Tar Lombardia sulla moschea ABUSIVA di
Cantù per giustificare la clamorosa sconfitta cosa fa??? se la prende con il
sottoscritto😌Guarda
un po’ che novità!!😄
Non pago, annuncia appello!! Caro avvocato, il Tar è stato chiaro: in
quel capannone puoi fare mobili e divani ma non pregare!! INCREDIBILE!! Dopo
l’inequivocabile sentenza del TAR Lombardia di oggi con la quale si conferma -
noi lo sapevamo già SENZA la pronuncia di un giudice - che la moschea di CANTÙ
di via Milano 127 è ABUSIVA e quindi ILLEGALE ovvero da CHIUDERE,
l’associazione islamica annuncia ancora RICORSO. PAZZESCO!! Altri soldi che
faranno inutilmente spendere alle tasche dei cittadini canturini, altro tempo
inutilmente perso. Che VERGOGNA!! Ps. I soldi per l’acquisto dell’immobile e
per i contenziosi nei tribunali da dove arrivano??”.
Lascio ai lettori il giudizio, ma evito, in questa sede, ogni commento: il livello è evidente.
Preciso
solo che il Sottosegretario, da me mai neppure citato, si riferisce alla mia persona
per aver commentato la decisione che respinge il ricorso e accoglie i motivi
aggiunti compensando le spese di giudizio. Ritorno sulla sentenza solo per
ribadire che il T.A.R. ha affrontato una materia di rilevanza costituzionale
che involge la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto. La sentenza afferma: “Le spese del giudizio possono essere compensate in
considerazione della complessità del procedimento e della reciproca soccombenza”.
Secondo il nostro ordinamento le sentenze del T.A.R. sono appellabili avanti al
Consiglio di Stato. La complessità della vicenda giustifica l’appello non solo
da parte dell’Associazione Assalam, ma anche del Comune, essendo stata
dichiarata la reciproca soccombenza. Il difensore, come sanno gli avvocati,
viene incaricato di svolgere le funzioni ed i suoi poteri non investono la
disponibilità del diritto in contesa. Quanto alla frase riguardante i soldi per
l’acquisto dell’immobile e per i contenziosi, invito il Sottosegretario a
circostanziare il suo interrogativo che, altrimenti, rimane un’insinuazione
unicamente diffamatoria.
Scrive sullo stesso profilo, a commento, Alice Galbiati,
avvocato e attuale Assessore all’urbanistica del Comune di Cantù: “Senza dimenticare che chi assiste
l’Associazione e sta sommergendo il Comune di ricorsi infondati è ex assessore
all’urbanistica, “padre” del pgt che per quell'immobile ha previsto destinazione
industriale, artigianale o direzionale”. Qui, al di là dell’accusa, grave,
di patrocinare cause infondate (alla luce di quanto sopra riferito) è giusto
ricordare all’Assessore, che non conosce il PGT, che tra le
destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico, oltre al produttivo, vi sono
le attività socioculturali e che, con l’accoglimento delle osservazioni da
parte del Consiglio Comunale, prima dell’entrata in vigore della L.R. 2/2015, era
prevista la possibilità di insediare nel capannone un luogo di culto.
Concludo
con l’art. 24 della Costituzione che gli avvocati ben conoscono: “Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
A volte le verità più semplici fanno fatica ad emergere. Non
per questo dobbiamo desistere.